Gas, il Comune ha diritto al canone sulle porzioni di rete in devoluzione gratuita già dalla scadenza della concessione
L’analisi del consulente Giulio Gravaghi della recente sentenza del Tar Veneto che riprende un principio enunciato dal Cds nel 2019
Una recente sentenza del Tar Veneto ha respinto un ricorso di Italgas contro una delibera del Comune di Feltre, affermando che le porzioni di rete per le quali è prevista devoluzione gratuita a favore dell’ente locale essa scatta alla scadenza naturale della convenzione e che quindi il Comune ha titolo ad esigere un canone su di esse. Nell’articolo che segue Giulio Gravaghi, consulente specializzato nell’assistenza agli enti locali nelle questioni riguardanti la distribuzione locale del gas, si sofferma sui contenuti del provvedimento.
Con la sentenza 1025 pubblicata il 15 maggio 2024, il TAR del Veneto si è pronunciato sul ricorso proposto da Italgas Reti spa contro il Comune di Feltre per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 232 del 22.10.2018 recante conferma del valore di rimborso da riconoscere ad Italgas Reti spa e presa d’atto della scadenza naturale del contratto di convenzione rilasciata a Italgas il 31.12.2015 con conseguente devoluzione gratuita al Comune (passaggio di proprietà) 18 delle reti ricomprese nei piani di lottizzazione, realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione nonché delle reti e impianti realizzati a cura e spese del gestore a tutto il 31.12.1986.
La sentenza è molto significativa in quanto conferma due assunti spesso ignorati:
- Se l’atto concessorio prevede la devoluzione gratuita degli impianti alla sua scadenza naturale, questi potranno essere rilevati dal Comune a quella data con trasferimento ipso iure della proprietà. Ne deriva che, a fronte di una concessione giunta alla sua scadenza naturale, il diritto alla devoluzione gratuita da parte del Comune matura già allo spirare del termine fissato in convenzione, senza necessità di attendere il subentro del nuovo gestore.
- Il passaggio di proprietà di una parte dell’infrastruttura ancora utilizzata dal concessionario uscente per l’espletamento del servizio in regime di prorogatio costituisce il titolo per l’imposizione di un canone per la detenzione di quella porzione di rete più precisamente una rendita avente funzione di ammortamento finanziario dei cespiti utilizzati da riconoscere all’ente proprietario.
La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale – pronunciandosi sulla legittimità della previsione di un canone per l’utilizzo di impianti divenuti di proprietà pubblica da parte del gestore uscente in regime di prorogatio – ha evidenziato che: “non è revocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicazione legittima dell’esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi dei requisiti (scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativi al servizio gas entro i trent’anni, conseguente devoluzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell’Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativo – costitutiva al verbale di consegna: quest’ultimo atto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ha effetti meramente ricognitivi di un trasferimento già verificatosi, e non la funzione di individuare l’oggetto del trasferimento, essendo questo già determinato al verificarsi dei presupposti previsti dalla fonte convenzionale o dalla legge” (Cons. Stato, Sez. V, 24.01.2019, n. 588). La sentenza conclude che, per effetto del perfezionamento della devoluzione gratuita, la pretesa di un canone costituisce legittimo esercizio di un diritto dominicale dell’ente locale.
Staffetta Quotidiana, 27-05-2024