Gare gas: Italgas impugna bando Pordenone, merito il 10 marzo

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva in quanto l’udienza è fissata prima del termine per le offerte (3 giugno). Intanto, no del CdS sulle clausole del contratto per Catanzaro-Crotone

Il già ampio contenzioso in tema di gare per il servizio di distribuzione gas si arricchisce di un nuovo capitolo.

 Italgas Reti ha infatti impugnato il bando da 206 mln € per l’Atem Pordenone, dove il Dso è il principale gestore uscente con circa 100 mila PdR seguito da AP Reti Gas (Ascopiave) con 6.500 PdR e Multiservizi Azzanese con 5.600 PdR.

Il Tar Friuli ha respinto la richiesta di sospensiva della procedura non ravvisando “i profili di periculum”, dal momento che l’udienza sul merito è stata fissata per il 10 marzo, in deciso anticipo rispetto al termine del 3 giugno per la presentazione delle offerte. Dunque, sottolinea il Tribunale, ciò esclude “il profilarsi del grave ed irreparabile pregiudizio” paventato dalla società. Ovvero, da un lato, il venir meno della possibilità “di esercitare il diritto di difesa a tutela dei propri interessi e diritti in sede giurisdizionale” e “della possibilità di ottenere una pronuncia di merito prima che sia spirato il termine fissato dalla S.A. per la presentazione delle offerte di gara”. Dall’altro, il dover partecipare a una gara “con un’offerta non adeguatamente ponderata poiché formulata sulla base di un piano economico e finanziario che sconta le incertezze derivanti dai profili di illegittimità censurati con il ricorso”.

Spostandoci in Calabria, il CdS ha rigettato per tardività il ricorso di Italgas contro alcune clausole del contratto di servizio siglato con il Comune di Catanzaro in relazione all’Atem Catanzaro-Crotone. Il Dso contestava in particolare l’obbligo di assumere il personale del consorzio elencato nell’allegato C e quello di subentrare nella gestione della porzione di impianto del Comune di Simeri Crichi, “anche laddove emergessero irregolarità tali da non assicurare la sicurezza del servizio”. Già il Tar aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, “realizzandosi la lesione non al momento in cui la parte aggiudicataria è obbligata alla stipula del contratto, all’esito della verifica dei requisiti, ma già al momento in cui ha assunto la qualità di aggiudicataria in virtù del provvedimento di aggiudicazione”. Anche per il CdS l’appello è infondato, “atteso che, una volta scaduto il termine di cui all’art. 120 c.p.a., la decadenza maturata non può essere sanata e non può quindi essere superata con la proposizione di un nuovo ricorso, anche se autonomo rispetto a quello originario irricevibile”.

QE, 06-02-2026

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