Gare gas, a Belluno scoppia la diatriba sullo sconto tariffario

Su segnalazione di Ascopiave, Arera invita Italgas ad adeguare il valore (che dovrebbe salire da 700 mila € a 2,3 mln € annui).

Ma il Dso replica: le sentenze ci hanno dato ragione. Il 14 nuovo round al Tar È una vicenda lunga e travagliata quella della gara per la distribuzione gas nell’Atem Belluno. Finora i protagonisti principali erano stati l’aggiudicataria Italgas, Ascopiave (seconda classificata), Bim Infrastrutture (gestore uscente) e alcuni Comuni dell’Ambito. Il tutto ha portato a un articolato contenzioso alla giustizia amministrativa che proprio domani, 14 gennaio, vedrà un nuovo capitolo al Tar. Parallelamente era stata avviata anche un’indagine penale per l’ipotesi di turbativa d’asta, conclusasi però in primo grado con l’assoluzione per l’ex sindaco di Feltre e per due dirigenti di Bim. Negli ultimi giorni si è tuttavia aggiunto un altro attore: l’Arera. Il 9 gennaio l’Autorità ha infatti mandato a Italgas una lettera per invitare il Dso ad applicare correttamente lo sconto tariffario proposto in sede di gara. Facendo seguito a una segnalazione di Ap Reti Gas (gruppo Ascopiave) del 7 agosto 2025, il Regolatore ha svolto “alcuni approfondimenti” in esito ai quali sarebbe emerso che il beneficio effettivamente riconosciuto da Italgas ai clienti finali dell’ambito tariffario nord orientale è limitato a poco più di 700 mila € annui mentre avrebbe dovuto essere di 2,297 mln €. Come si spiega tale differenza? In sede di gara il Dso aveva proposto uno sconto sul delta Vir-Rab, tuttavia variabile in funzione “del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti dell’ambito, quale risulterà alla data di subentro”. Consultata dall’Arera, la stessa stazione appaltante ha sottolineato che il disallineamento dei valori riferiti all’applicazione dello sconto tariffario “non sarebbe eventualmente imputabile all’attuale Gestore (Italgas, ndr), atteso che dipenderebbe unicamente dall’aggiornamento dei valori della Rab, avviato dal gestore uscente (Bim Infrastrutture), ben dopo la pubblicazione del bando di gara (e peraltro dopo molte annualità dal maturare dei presupposti), al fine del riconoscimento da parte di Arera di una tariffa che rappresentasse i reali costi storici stratificati nel tempo, ovvero una Rab puntuale”. Nella lettera (di cui QE ha potuto prendere visione), l’Autorità rimarca che in forza del decreto n. 106/15 che ha modificato l’articolo 13 del Regolamento gare, lo sconto deve essere “riferito ad un ammontare fisso, non modificabile ex post a seguito dell’assegnazione, indipendente dal riconoscimento o meno della differenza Vir-Rab nella tariffa d’ambito e dall’aggiornamento ed evoluzione nel tempo dei valori del Vir e della Rab, garantendo in tal modo la parità di trattamento dei concorrenti”. Dunque, l’Arera ha invitato Italgas a rettificare il valore dello sconto, avvisando che in caso contrario la direzione Infrastrutture Energia proporrà al nuovo Collegio presieduto da Nicola Dell’Acqua di agire d’ufficio, con contestuale recupero degli importi indebitamente corrisposti dai clienti finali nelle tariffe obbligatorie degli anni 2025 e 2026 (oltre 3 mln € complessivi). Il Regolatore ha inoltre invitato la società a verificare la correttezza dei valori dello sconto tariffario relativo ad eventuali altri Atem gestiti, “procedendo, laddove necessario, a chiedere apposita rettifica”. Nella risposta inviata a stretto giro, il Dso replica come “il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato nella comunicazione sia evidentemente parziale, rischiando di essere fuorviante in quanto non tiene assolutamente conto, né del contenuto dell’offerta presentata da Italgas Reti in sede di gara, né, tantomeno, delle più recenti e specifiche sentenze del Tar Veneto e del Consiglio di Stato emesse a seguito di ricorsi proposti proprio da AP Reti Gas”. In particolare, rimarca la società, i giudici amministrativi hanno stabilito che “il carattere variabile delle voci Vir e Rab è conforme alla regolamentazione di settore e ad essa connaturata, ove si consideri che esse esprimono valori inevitabilmente mutevoli nel tempo, dal momento del confezionamento dell’offerta fino alla consegna degli impianti”. E che tale circostanza “non è idonea a minare la parità di trattamento dei concorrenti che devono poter formulare offerte confrontabili”. Il gruppo ritiene infine “irrituale” il procedimento istruttorio dell’Autorità, in quanto “portato avanti nei confronti di Italgas Reti senza che quest’ultima ne fosse a conoscenza, né quindi potesse parteciparvi con controdeduzioni, memorie, o anche solo maggiori elementi informativi”. Ora è attesa per le decisioni dell’Arera e per la pronuncia della giustizia amministrativa sul nuovo ricorso di Ascopiave, relativo in questo caso proprio al tema dello sconto tariffario: come detto, l’udienza del Tribunale è fissata per domani.

Carlo Maciocco – QE, 13-01-2026

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