Il Comune contesta le osservazioni ARERA sullo scostamento VIR/RAB ma il Tribunale attende il verdetto dei giudici di appello sulla validità dell’intero bando
Il destino della gara gas nell’Atem Venezia 1 resta congelato sotto vari profili di fronte alla giustizia amministrativa.
Con ordinanza pubblicata oggi, infatti, il Tar Milano ha deciso di sospendere il giudizio sul nodo VIR/RAB in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso che il Comune veneto e Italgas (ovviamente con interessi opposti) hanno presentato contro la pronuncia del Tribunale di primo grado di annullamento del bando. Nell’ordinanza si legge che “entrambi i ricorsi sono trattenuti in decisione all’udienza del 4 ottobre 2018 ma non risulta, allo stato, pubblicato alcun provvedimento” da parte del CdS. Il Comune insisteva in realtà nell’ottenere una pronuncia del Tar sul nodo VIR/RAB anche prima del verdetto dei giudici di appello. Ciò in quanto “in vista dell’eventualità di dover pubblicare un nuovo bando di gara”, il mancato annullamento della delibera ARERA 368/16 porterebbe la stazione appaltante a dover avviare un nuovo procedimento presso l’Autorità “imbattendosi nei medesimi ostacoli segnalati nella presente sede”. Nella delibera il Regolatore contestava in particolare che non fosse stata “resa disponibile adeguata documentazione per escludere la sussistenza di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%” nell’Atem. Sottolineando che “il VIR relativo alla porzione di rete soggetta a trasferimento a titolo oneroso (143,7 milioni di euro) debba essere messo a confronto con una RAB riferita ad un perimetro omogeneo: il che dovrebbe comportare la riduzione del valore di RAB (162,1 milioni di euro) per effetto della sottrazione della componente relativa alla devoluzione gratuita del c.d. blocco A”. Su quest’ultimo tema si era peraltro aperta una separata querelle tra il Comune e Italgas, chiusasi con una sentenza del CdS sfavorevole alla società. Secondo il Tar “le valutazioni dell’Autorità non possono che fondarsi sulla documentazione concreta sottoposta all’attenzione della stessa nell’ambito di una specifica gara e sono relative a dati che risultano fisiologicamente variabili”. Per pronunciarsi è quindi necessario attendere il verdetto del CdS, “considerato che il già ricordato divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati preclude al Giudice di emanare una sentenza al solo fine di orientare la successiva attività amministrativa e che, del resto, il rischio paventato dal Comune, ed ossia quello di ‘imbatter[si] nei medesimi ostacoli segnalati nella presente sede’ risulta, del tutto, ipotetico ed eventuale”. La stazione appaltante potrà quindi presentare istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio entro 90 giorni dal pronunciamento dei giudici di appello sul bando.
QE, 11-3-2019 Ordinanza 11032019_ATEM VENEZIA 1