Il Tribunale respinge i ricorsi di 3 operatori e di alcuni Comuni della Provincia di Bolzano contro la delibera ARERA 704/2016 che introduce un tetto ai costi di capitale per le località in avviamento
“L’obiettivo della metanizzazione non può essere raggiunto ad ogni costo, scaricando sulla collettività spese del tutto inefficienti”.
E’ probabilmente questo il messaggio più rilevante che emerge dalle sentenze con cui il Tar Milano ha respinto i ricorsi di Amalfitana Gas, Cilento Reti Gas, Selgas Net e di alcuni Comuni della Provincia di Bolzano contro la delibera ARERA 704/2016 che ha introdotto un tetto al riconoscimento in tariffa dei costi di capitale per le località in avviamento. Messaggio in realtà già contenuto in una memoria dell’Autorità, che il tribunale ha ritenuto “non irragionevole”. Allo stesso modo, “è opportuno che per le zone del Paese dove le reti potrebbero essere realizzate solo a costi spropositati, si valutino alternative ugualmente efficaci ma meno costose”, rimarcano i giudici. Affermazione interessante anche alla luce del dibattito apertosi in relazione alla metanizzazione della Sardegna, tra chi sostiene la necessità della dorsale e chi invece propone di utilizzare i soli depositi di GNL small scale. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene “plausibili” le conclusioni a cui è pervenuto il regolatore nel momento in cui ha constatato che dopo l’introduzione della delibera n. 159 del 2008 che socializzava i costi degli investimenti, “si è osservato che la spesa media di investimento per utente, valutata al quarto anno di avviamento, è passata da euro 3.300 (per le località con anno di prima fornitura dal 2003 al 2005) ad euro 7.200 (per le località con anni di prima fornitura 2009 e 2010)”. Aumento della spesa dovuto “proprio alla socializzazione la quale ha determinato una deresponsabilizzazione degli operatori non più incentivati a perseguire politiche di contenimento dei costi in modo da favorire l’utenza direttamente servita”, si legge nelle sentenze. I giudici hanno comunque considerato irricevibile la parte sostanziale del ricorso per decorrenza dei termini, in quanto il tetto poi introdotto dalla delibera 704/2016 era già contemplato dalla delibera 573/2013. Infondati sono invece gli altri motivi, riguardanti la quantificazione del tetto (5.250 € per ogni PdR), la mancanza di un congruo preavviso e la decisione di non escludere i costi coperti con contributi privati. QE 4 maggio 2018