Documento di consultazione: “irragionevole e distorsiva” la norma che riconosce d’ufficio gli investimenti in aree montane e di metanizzazione Sud, indipendentemente dall’analisi costi benefici
In un documento di consultazione pubblicato oggi l’Autorità per l’energia ha annunciato che disapplicherà una norma nazionale, inserita in sede di conversione del DL Rilancio 34/2020 (art. 114-ter) che stabilisce il riconoscimento in bolletta, indipendentemente dall’analisi costi benefici, di qualunque investimento in estensione di reti di distribuzione gas esistenti o nella realizzazione di nuovi impianti in determinate aree – segnatamente montane e oggetto di richieste di contributo per la metanizzazione del Meridione.
Nel DCO il regolatore ribadisce il giudizio negativo già più volte espresso sulla norma, che secondo ARERA è da considerare “irragionevole”, distorsiva, a rischio di creare costi non necessari a carico degli utenti, oltre che invasiva di competenze che spettano esclusivamente al regolatore.
L’authority ritiene di aver titolo a disapplicare la norma in quanto in contrasto con le norme comunitarie che impongono di “non comprimere l’autonomia delle autorità di regolamentazione in tema di approvazione delle tariffe”, norma – rimarca il regolatore – che “hanno efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, con la conseguente necessità di disapplicare la disposizione legislativa nazionale incompatibile”.
“Come chiarito dalla Corte di Giustizia, non solo il giudice nazionale, ma anche l’autorità amministrativa è tenuta a disapplicare le norme legislative nazionali contrastanti col diritto dell’Unione (…).
Pertanto, l’Autorità ritiene doveroso disapplicare l’articolo 114-ter del decreto-legge 34/2020, con riferimento ai criteri di valutazione dei bandi di gara”.
Anche nelle località contemplate dall’articolo 114-ter, di conseguenza l’Autorità “intende confermare l’orientamento che emerge già nella sua prassi applicativa”, secondo la quale “le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle Linee guida programmatiche d’ambito devono, tra l’altro, essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’utilizzo del gas naturale negli usi finali”.
Non saranno messi a carico delle bollette, prosegue quindi il regolatore, gli investimenti nelle località previste dall’art. 114-ter che eccedano il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo e che non siano supportati da un’adeguata analisi costi-benefici. ARERA continuerà inoltre ad applicare anche nelle località in questione l’attuale tetto agli investimenti previsto dalla deliberazione 570/2019/R/GAS.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l’Autorità ritiene di dover disapplicare – almeno nelle more del procedimento di revisione degli ambiti tariffari – l’articolo 114-ter.
“La disposizione di legge – scrive l’ARERA nel DCO – nella misura in cui dispone che debba considerarsi positivamente verificata l’analisi in termini di costi-benefici di un investimento risulta manifestamente irragionevole, non solo in quanto una tale analisi non è stata, in realtà, mai compiuta, ma ancora di più perché, l’attuale scenario di crisi degli approvvigionamenti del gas non può certo consentire di ritenere profittevole e utile in ogni caso, per il consumatore finale, un nuovo sviluppo e una nuova metanizzazione”.
STAFFETTA 21.07.2022