Azioni legali solo verso clienti con consumi annui a partire da 5.000 mc (contro i 500 mc precedenti) per ridurre i costi del sistema. Semplificate procedure esoneri e verifiche
In arrivo obblighi meno stringenti per i Dso sul fronte dei distacchi da operare nell’ambito del servizio di default distribuzione gas. Il dco 257/2024 dell’Arera mette infatti in consultazione fino al 15 luglio la proposta di innalzare da 500 mc a 5.000 mc la soglia di consumo annuo del cliente finale inadempiente oltre la quale il distributore è obbligato (a fronte di penali) ad attivare iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso al punto di riconsegna. Tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi di tali iniziative, limitandole ai soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore a quello delle iniziative stesse. A questo proposito, i dati dell’Autorità evidenziano che nel periodo 2020-2023 gli oneri legali riconosciuti al netto di eventuali oneri riscossi dal cliente sono pari a 1.292 €/Pdr, con valori crescenti fino al 2022.
Nella delibera 255/2024 che avvia il procedimento si legge che questo dovrà concludersi entro il 30 settembre. La delibera interviene invece con efficacia già dal 1° luglio riguardo alla semplificazione delle procedure sugli esoneri e delle relative verifiche, che pesano anch’esse in termini di costi per il sistema. I Dso possono infatti chiedere di essere esonerati dalle iniziative giudiziali o sulla base di ipotesi tipiche predeterminate (con riconoscimento pressoché automatico) oppure sulla base di altre ipotesi (in questo caso serve un provvedimento Arera di approvazione dell’esonero). A ciò segue un’attività di verifica da condurre ogni anno su un campione significativo di istanze (automaticamente approvate) da parte di Csea e degli Uffici dell’Autorità che “si è rivelata particolarmente impegnativa e dispendiosa in termini di risorse impiegate”. La delibera sancisce dunque che in luogo dell’attuale disciplina sulle verifiche annuali da parte di Csea, il rispetto della regolazione dell’Autorità avvenga nell’ambito dell’esercizio delle ordinarie funzioni di controllo e ispettive che quest’ultima si riserva di esercitare, di volta in volta, in base alle valutazioni di sua competenza. Inoltre, le istanze di riesame saranno presentate annualmente dal singolo operatore secondo appropriati raggruppamenti in ragione degli elementi fattuali che le accomunano e del possibile criterio omogeneo di valutazione sulle condotte richieste dalla dovuta diligenza.
In attesa della conclusione del procedimento oggetto del dco, sono sospese le pendenti attività di verifica sulle istanze di esonero approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), del Tivg (quelle automatiche), nonché i pendenti procedimenti di valutazione delle istanze presentate ai sensi del successivo comma 48.10, lettera b) del Tivg (quelle con approvazione da parte di Arera).
QE 3/07/2024