Ecco il testo del provvedimento MASE. Bruxelles introduce modifiche su premio eccedentario ed elimina la parte sulle rinunce. Sedici articoli, più i rispettivi allegati, per un documento di poco più di venti pagine.
È questa l’attesa versione del decreto sulle comunità energetiche, approvato il 22 novembre dalla Commissione europea dopo una lunga trattativa (QE 22/11).
I cardini del decreto – ovvero i 7 GW complessivi, di cui 5 GW con tariffa incentivante e limite a fine 2027, e altri 2 GW con il contributo a fondo perduto del Pnrr – rimangono inalterati.
Ciò che si nota è che il testo uscito da Bruxelles ha un maggior livello di dettaglio nell’articolo sui soggetti beneficiari degli incentivi nella prima parte del decreto. Ad esempio, rispetto alla versione precedente, le configurazioni di autoconsumo “si assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione”.
Il superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia con destinazione dei benefici ai soci delle CER diversi dalle imprese – un passaggio che nei giorni scorsi aveva richiamato l’attenzione degli operatori (QE 23/11) – è appunto dettagliato nell’allegato. Tale possibilità trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori: a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%. La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal Gse su base annuale. Le configurazioni assicurano altresì, “completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o auto consumatori che agiscono collettivamente” sui “benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante”.
Inoltre, come anticipato dal ministro Pichetto, alcune modifiche riguardano le possibilità di rinuncia. Anzi, dal decreto sparisce del tutto la possibilità inizialmente avanzata dal Mase che i soggetti a cui era riconosciuto il diritto a ricevere gli incentivi potessero “rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto”. Di conseguenza, è stata stralciata anche la parte sulla restituzione degli incentivi percepiti fino al momento di esercizio dell’opzione di rinuncia.
Nella parte finanziata per 2,2 mld € dal Pnrr – rivolto ai territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, con contributo fino al 40% dell’investimento e una potenza agevolabile di almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026, cumulabile con l’incentivo in tariffa – sono state apportate alcune modifiche alla parte sulla rendicontazione e l’erogazione delle risorse con una revisione delle quote.
Inoltre, rispetto alla versione precedente, nella parte sul Pnrr viene meno l’articolo sulle CER costituite dai ministeri di Difesa, Interno, Giustizia e autorità portuali. Si apre invece, come dettaglia l’articolo 15, alla partecipazione di configurazioni che si trovano in altri Stati.
Per entrare nella fase attuativa adesso si dovrà attendere la pubblicazione del decreto sul sito del Mase. Quando avverrà, il provvedimento inizierà ad avere valore. Da quel momento si avranno 30 giorni per predisporre le regole operative, che saranno proposte dal Gse e approvate dal ministero. Per conoscere i dettagli del DM Mase è possibile scaricare il file in allegato sul sito di QE. QE 4/12/2023