Domani (11 gennaio) l’udienza sulla sospensiva delle delibere 525 e 528. L’Arera si affida allo Studio Chiomenti per rivolgersi alla Consulta e alla Corte Ue
Approda al Tar Lombardia la questione della disapplicazione da parte di Arera dell’articolo 114-ter del DL Rilancio che sancisce l’obbligo di riconoscere una integrale copertura tariffaria al potenziamento o alla nuova costruzione di reti di distribuzione gas in comuni metanizzati o da metanizzare in alcune località del Paese (zona climatica F comuni montani e specifiche zone del Mezzogiorno).
Ma il dossier potrebbe essere sottoposto anche a Consulta e Corte Ue, ufficializzando una inedita contrapposizione tra Autorità, Governo e Parlamento.
La prima delibera approvata dal Regolatore nel 2023 (1/23) riguarda infatti l’affidamento del patrocinio legale a Gian Michele Roberti e Marco Serpone dello Studio Chiomenti nell’ambito dei ricorsi intentati da Italgas Reti e Cilento Reti Gas contro le delibere 525/2022 sul tetto al riconoscimento tariffario nelle località in avviamento e 528/2022 sui criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara nelle località oggetto del decreto. Provvedimenti nei quali l’Arera ha confermato la disapplicazione del DL Rilancio in quanto “realizza una inedita (e indebita) compressione delle prerogative e delle competenze proprie dell’Autorità”, che “trovano il loro fondamento nel diritto dell’Unione europea”.
L’affidamento dell’incarico a uno studio legale privato deriva proprio dal fatto che “l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha dichiarato di non poter assumere il patrocinio, in quanto è impossibilitata a formulare eccezioni di legittimità costituzionale ed istanze di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea a motivo del proprio ruolo istituzionale”.
I due legali dello studio Chiomenti avevano peraltro già assistito l’Autorità nel giudizio in appello al Consiglio di Stato, conclusosi con la sentenza 2924/2022, che ha preceduto l’adozione delle delibere 525 e 528/22 oggi impugnate e quindi “sono già perfettamente a conoscenza delle problematiche sottese alla disapplicazione”.
Peraltro, nel disapplicare il DL Rilancio l’Arera aveva fatto riferimento proprio a un passaggio della sentenza del CdS, secondo cui la “concreta applicazione [dell’articolo 114-ter] è comunque soggetta alla valutazione della potestà regolatoria dell’Autorità […]” che non solo può stabilirne le modalità esecutive, ma anche, se del caso, “contestarne il portato giuridico nelle forme previste”.
Come noto, il Regolatore ha confermato il tetto agli investimenti riconosciuti nelle località oggetto del decreto e la necessità di un’analisi costi-benefici. La questione riguarda anche la metanizzazione della Sardegna: nella delibera 525 l’Autorità sottolinea che “l’applicazione del tetto al riconoscimento degli investimenti risulta pienamente coerente e conforme con quanto sancito dal Dpcm 29 marzo 2022, il quale, tra l’altro, prevede che l’Autorità adotti misure adeguate a consentire, ‘nei limiti di costi efficienti’, l’applicazione, almeno per il quinquennio decorrente dall’1 gennaio 2022, di tariffe di distribuzione “in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria”. Non ci sono pertanto “valide ragioni per esentare la Regione Sardegna dall’applicazione dell’istituto in commento”.
La camera di consiglio del Tar sull’istanza cautelare dei due operatori è fissata per domani, 11 gennaio. QE, 10-01-2023