Accolto il ricorso del Comune sulla questione dei dati aggiornati al 2016-2018 e respinto quello incidentale della società
Dalla giustizia amministrativa arriva un via libera, forse definitivo, al bando da 322,341 mln € per la distribuzione gas nell’Atem Rimini. Dopo avere respinto il ricorso del gestore uscente Adrigas, il CdS ha infatti dato ragione al Comune anche nella querelle contro Gei – Gestione Energetica Impianti.
Il Consiglio ha in particolare ribaltato la sentenza con cui a metà luglio 2021 il Tar Emilia Romagna aveva parzialmente accolto il ricorso contro il bando limitatamente “all’avvenuta esibizione dei dati aggiornati al triennio 2016-2018”.
Il Tribunale aveva ritenuto non adeguati i dati messi a disposizione della platea dei concorrenti della gara d’ambito parametrati al criterio al c.d. t-1, ovvero all’anno anteriore a quello di pubblicazione del bando (che sarebbe il 2019, essendo la pubblicazione intervenuta il 30 dicembre 2020).
Il Comune ha però sottolineato che il rispetto della regola del t-1, richiesto dal d.m. n. 226 del 2011, “male si concilia con la tempistica dei gestori uscenti, i quali non possono produrre tali dati sino alla delibera di approvazione delle tariffe da parte di Arera, prevista per il mese di aprile di ogni anno: da tale momento decorrono i sei mesi per la produzione dei valori (art. 4, commi 3 e 4), con la conseguenza che, se fosse rispettato il termine semestrale, la stazione appaltante potrebbe disporre di soli due mesi dell’anno t (novembre e dicembre)”. Peraltro, aggiunge il Comune, “di regola, i gestori non rispettano tale termine”.
Per il CdS le ragioni addotte dal Comune “sono obiettivamente connesse alla tardiva adozione della delibera di Arera sullo scostamento Vir/Rab e alla trasmissione, altrettanto tardiva, della documentazione da parte dei quattro gestori uscenti”.
Inoltre, prosegue la sentenza, “anche guardando alla prospettiva di conoscenza degli operatori che ambiscano a partecipare alla gara, tale soluzione non ne determina un vulnus, atteso che, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione appellante, non è dato rilevare differenze rilevanti tra le informazioni riferite all’uno od all’altro anno”. Tale considerazione “attenua il rischio dell’asimmetria informativa in favore del gestore uscente, dedotta dall’appellata Gei alla stregua di deficit concorrenziale”.
Il Consiglio ha inoltre respinto i ricorsi incidentali di Gei con riguardo alla mancata previsione nella documentazione di gara dei disaccordi sui valori di rimborso residuo degli impianti esistenti tra alcuni Comuni dell’Atem e il gestore uscente Adrigas, nonché al pagamento di “una tantum” in denaro da parte dei concessionari, finalizzata all’esecuzione, direttamente da parte dei Comuni concedenti, degli interventi di efficientamento energetico aggiuntivi.
QE, 11-07-2022