Respinto il ricorso del Comune: il bando doveva passare al vaglio dell’Autorità. E Napoletana Gas vince al Tar contro l’innalzamento del canone in 3 Comuni campani.
Il Comune di Venezia dovrà riavviare la procedura per la gara gas nell’Atem Venezia 1 rispettando i preventivi procedimenti istruttori innanzi all’ARERA e integrando il set informativo da mettere a disposizione dei concorrenti. In sostanza è questo l’esito della sentenza con cui il CdS ha respinto il ricorso della stazione appaltante, a conferma della sentenza del Tar Veneto del luglio 2017 favorevole a Italgas. Il Consiglio di Stato ha ritenuto “corretta la decisione assunta dal primo giudice, nella parte in cui ha valorizzato, quale ragione di complessiva illegittimità della determinazione indittiva, il mancato coinvolgimento preventivo dell’Autorità”. Ravvisando così l’assoluta indeterminatezza e incertezza degli atti di gara che risultavano essere stati pubblicati senza la previa verifica dell’Autorità sul delta VIR/RAB, sul bando, sul disciplinare di gara nonché sulle linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo. Circostanze che non consentono ai partecipanti alla gara di avere certezze in merito ai successivi riconoscimenti tariffari da parte dell’ARERA. Né per i giudici l’inoltro “postumo” al Regolatore può assumere “valenza sanante”. Anche per la rilevanza che assume la valutazione dell’Autorità sul VIR/RAB per garantire un’ampia partecipazione e un conseguente beneficio sui prezzi per i clienti finali, visto il trattamento asimmetrico (condiviso dal CdS) che riconosce in tariffa al solo gestore entrante la differenza tra VIR e RAB. Va peraltro ricordato che il Comune ha impugnato anche la delibera 368/16 con cui l’Autorità ha sottolineato criticità in merito alla documentazione “postuma” inviata dalla stazione appaltante. Questione su cui il Tar ha preso tempo proprio in attesa del verdetto odierno dei giudici di appello. Nel ricorso del Comune era anche presente la delicata questione del riconoscimento a un valore superiore alla RAB delle reti di proprietà pubblica. Tema non esplicitamente affrontato dal CdS ma che sembrerebbe rientrare nella reiezione complessiva delle istanze della stazione appaltante. Intanto, con distinte sentenze il Consiglio di Stato ha invece giudicato inammissibile il ricorso di Italgas per la revocazione delle precedenti decisioni in tema di devoluzione gratuita degli asset e di canoni nell’Atem veneziano. Infine, il Tar Campania ha accolto il ricorso di Napoletanagas (ormai incorporata in Italgas) contro la decisione di tre Comuni campani (Arienzo, Casagiove e Maddaloni) di aumentare i canoni concessori nella misura del 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione, in quanto tale facoltà è concessa solo una volta scaduto il periodo transitorio di concessione. Inoltre, i giudici sottolineano l’omessa comunicazione a Napoletanagas di avvio del procedimento culminato nell’adozione della delibera impugnata. QE 3/4/2019